La Commissione europea ha approvato la garanzia concessa dallo Stato italiano per sostenere le piccole e medie imprese (PMI) colpite dall’emergenza del coronavirus con una moratoria dei debiti contratti presso le banche.Il regime è stato approvato a norma del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020.
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “L’accesso alla liquidità è fondamentale per le PMI nella situazione estremamente difficile venutasi a creare con l’emergenza del coronavirus. Le PMI sono la spina dorsale dell’economia italiana e di quella europea più in generale. Per aiutarle in questi tempi difficili l’Italia concede una garanzia dello Stato affinché godano di una moratoria sui debiti contratti. La Commissione ha approvato oggi la garanzia dello Stato nell’ambito del nuovo quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, in stretta collaborazione con il governo italiano.“
Le misure italiane di sostegno
Nell’ambito del quadro temporaneo l’Italia ha notificato alla Commissione una misura di garanzia dello Stato a sostegno di una moratoria sui debiti delle PMI, che interessa il rinvio dei rimborsi dei prestiti sotto forma di scoperti di conto, anticipi bancari, prestiti “bullet” con rimborso integrale alla scadenza, mutui ipotecari e leasing. Scopo della misura è alleviare temporaneamente l’onere finanziario che pesa sulle PMI colpite duramente dagli effetti economici dell’emergenza del coronavirus. L’intento è mettere liquidità a disposizione delle PMI per aiutarle a preservare i posti di lavoro e a proseguire l’attività nonostante la difficile situazione dovuta all’emergenza del coronavirus.
La Commissione ha constatato che la misura italiana è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare la copertura della garanzia riguarda una serie ben definita di esposizioni finanziarie ed è limitata nel tempo: il regime resterà in vigore fino al 30 settembre 2020 e la garanzia si protrarrà per 18 mesi dopo la fine della moratoria. Inoltre la garanzia copre gli obblighi di pagamento rientranti nella moratoria e il rischio assunto dallo Stato è limitato al 33 %; in ogni caso, gli intermediari finanziari sono tenuti a tentare il recupero del credito in prima persona prima di ricorrere alla garanzia dello Stato. Per assicurare che la misura vada a beneficio soltanto delle PMI che incontrano difficoltà a causa dell’emergenza del coronavirus, i beneficiari ammissibili devono non aver avuto esposizioni deteriorate prima del 17 marzo 2020. Devono altresì certificare che la loro attività d’impresa ha risentito degli effetti economici dell’emergenza del coronavirus. In questo modo il sostegno potrà essere disponibile rapidamente e limitarsi ai soggetti che ne hanno reale bisogno in questa situazione senza precedenti.
La Commissione è giunta alla conclusione che la garanzia volta a mettere liquidità a disposizione delle PMI nell’ambito della moratoria aiuterà a gestire gli effetti economici prodotti dall’emergenza del coronavirus in Italia. Le misure sono necessarie, opportune e proporzionate a quanto occorre per porre rimedio al grave turbamento dell’economia di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e sono in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.
Su tale base la Commissione ha approvato le misure in conformità delle norme dell’UE sugli aiuti di Stato.
Contesto
La Commissione ha adottato un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l’economia nel contesto dell’emergenza del coronavirus. Il quadro temporaneo prevede che gli Stati membri possano concedere cinque tipi di aiuti:
i) sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e acconti: gli Stati membri potranno istituire regimi per concedere fino a 800 000 € a un’impresa che deve far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidità;
ii) garanzie di Stato per prestiti bancari contratti dalle imprese: gli Stati membri potranno fornire garanzie statali per permettere alle banche di continuare a erogare prestiti ai clienti commerciali che ne hanno bisogno. Queste garanzie di Stato possono coprire prestiti per aiutare le imprese a sopperire al fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese: gli Stati membri potranno concedere prestiti con tassi di interesse favorevoli alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
iv) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all’economia reale: alcuni Stati membri prevedono di sfruttare le capacità di prestito esistenti delle banche e di utilizzarle come canale di sostegno alle imprese, in particolare le piccole e medie imprese. Il quadro chiarisce che tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse e fornisce orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le banche;
v) assicurazione del credito all’esportazione a breve termine: il quadro introduce un’ulteriore flessibilità per quanto riguarda il modo in cui dimostrare che alcuni paesi costituiscono rischi non assicurabili sul mercato, permettendo così agli Stati di offrire, ove necessario, una copertura assicurativa dei crediti all’esportazione a breve termine. Il 23 marzo la Commissione ha avviato una consultazione pubblica urgente per appurare se, nell’attuale crisi risultante dall’emergenza del coronavirus, sia opportuno ampliare la disponibilità di un’assicurazione pubblica del credito all’esportazione a breve termine. La consultazione pubblica mira più specificamente a vagliare la disponibilità di una capacità privata di assicurazione del credito all’esportazione a breve termine per le esportazioni verso tutti i paesi ripresi nell’elenco dei “paesi con rischi assicurabili sul mercato” nella comunicazione del 2012 sul credito all’esportazione a breve termine. In funzione dei risultati della consultazione e considerati i pertinenti indicatori economici, la Commissione potrà poi decidere di depennare in via temporanea alcuni paesi dall’elenco dei “paesi con rischi assicurabili sul mercato”.
Il quadro temporaneo sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere prorogato.
Il quadro temporaneo integra le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già dispongono per attenuare l’impatto socioeconomico dell’emergenza del coronavirus, in linea con le norme dell’UE sugli aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19 che illustra queste possibilità. Ad esempio, gli Stati membri possono introdurre modifiche di portata generale a favore delle imprese (quali il differimento delle imposte o il sostegno alla cassa integrazione in tutti i settori), che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Possono inoltre concedere compensazioni alle imprese per i danni subiti a causa dell’emergenza del coronavirus o da essa direttamente causati.
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.56690 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG ConcorrenzaCerca le traduzioni disponibili del link precedenteEN••• della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato (State Aid Weekly e-News).
Ulteriori informazioni sul quadro temporaneo e su altri interventi adottati dalla Commissione per affrontare l’impatto economico della pandemia di coronavirus sono disponibili qui.