La Commissione europea ha approvato un regime italiano con una dotazione di bilancio complessiva di 44 miliardi di € destinato a sostenere le grandi imprese colpite dalla pandemia di coronavirus. Il regime si articola in quattro misure, che sono state approvate ai sensi del quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato.
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “Questo regime italiano di ricapitalizzazione sosterrà le grandi imprese colpite dalla pandemia di coronavirus, consolidando la loro base di capitale e facilitando il loro accesso ai finanziamenti in questo difficile periodo. Insieme ad altre misure approvate in precedenza, il regime contribuirà in ultima analisi a sostenere l’economia e il mercato del lavoro italiani. Continueremo a lavorare in stretta collaborazione con gli Stati membri per trovare soluzioni praticabili in grado di mitigare l’impatto economico della pandemia di coronavirus nel rispetto delle norme dell’UE.”
Le misure italiane di sostegno
Nell’ambito del quadro temporaneo, l’Italia ha notificato alla Commissione un regime comprendente quattro misure complementari a sostegno delle grandi imprese particolarmente colpite dalla pandemia di coronavirus, da realizzare attraverso strumenti di ricapitalizzazione, in particolare strumenti di capitale e strumenti ibridi di capitale (obbligazioni convertibili e debiti subordinati). Insieme al regime italiano destinato alle piccole e medie imprese, approvato dalla Commissione il 31 luglio 2020, le misure italiane mirano a sostenere la solvibilità di un’ampia gamma di imprese che hanno sofferto a causa della pandemia di coronavirus, aiutandole a garantire il proseguimento delle loro attività e a sostenere l’occupazione.
Il regime è destinato alle grandi imprese che hanno subito una drastica riduzione delle entrate nel 2020. Per essere ammissibili, tra gli altri criteri, le imprese devono essere considerate strategiche per l’economia e per i mercati del lavoro.
Le misure previste dal regime consistono in:
1) conferimenti in capitale;
2) obbligazioni obbligatoriamente convertibili;
3) obbligazioni convertibili, su richiesta del beneficiario o dell’obbligazionista;
4) debiti subordinati.
Le quattro misure sono amministrate da “Patrimonio Rilancio”, una società veicolo ad hoc.
La Commissione ha constatato che il regime notificato dalle autorità italiane è compatibile con le condizioni previste dal quadro temporaneo. In particolare, per quanto riguarda le misure di ricapitalizzazione, i) il sostegno è messo a disposizione delle imprese se risulta necessario per il mantenimento delle attività, se non è disponibile nessun’altra soluzione adeguata e se è nell’interesse comune intervenire; ii) il sostegno si limita all’importo necessario per garantire la sostenibilità dei beneficiari e non va al di là del ripristino della struttura patrimoniale precedente la pandemia di coronavirus; iii) il regime prevede una remunerazione adeguata per lo Stato; iv) le condizioni che governano le misure incentivano i beneficiari e/o i loro proprietari a rimborsare il sostegno quanto prima possibile (sono previsti tra l’altro aumenti progressivi della remunerazione, il divieto di distribuzione di dividendi e l’introduzione di un massimale di remunerazione dei dirigenti e di un divieto di versamenti di bonus agli stessi); v) sono in atto misure di salvaguardia per garantire che i beneficiari non beneficino indebitamente degli aiuto di Stato alla ricapitalizzazione a scapito della concorrenza leale nei mercati interni, ad esempio il divieto di acquisizioni, per evitare espansioni commerciali aggressive; e vi) gli aiuti a favore di un’impresa superiori alla soglia di 250 milioni di € devono essere notificati separatamente e valutati individualmente.
Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di strumenti di debito subordinato, i) essi non supereranno i limiti relativi al fatturato e alle spese salariali dei beneficiari previsti dal quadro temporaneo e ii) possono essere concessi soltanto entro la fine del 2020.
Infine, solo le imprese che non erano considerate in difficoltà al 31 dicembre 2019 sono ammissibili all’aiuto nell’ambito di questo regime.
La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, opportuna e proporzionata a quanto necessario per porre rimedio al grave turbamento dell’economia di uno Stato membro in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.
Su queste basi la Commissione ha approvato la misura in quanto conforme alle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato.
Contesto
In situazioni economiche particolarmente gravi, come quella in cui si trovano attualmente tutti gli Stati membri e il Regno Unito a causa della pandemia di coronavirus, le norme dell’UE sugli aiuti di Stato consentono agli Stati membri di concedere sostegno per porre rimedio a un grave turbamento della loro economia. Ciò è previsto dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l’economia nel contesto della pandemia di coronavirus. Il quadro temporaneo, modificato il 3 aprile 2020, l’8 maggio 2020 e il 29 giugno 2020, prevede che gli Stati membri possano concedere i tipi di aiuti seguenti:
i) sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e anticipi fino a 100 000 € a un’impresa operante nel settore dell’agricoltura primaria, 120 000 € a un’impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 800 000 € a un’impresa operante in qualsiasi altro settore che deve far fronte a urgenti esigenze di liquidità. Gli Stati membri possono inoltre concedere prestiti a tasso zero o garanzie su prestiti a copertura del 100 % del rischio fino al valore nominale di 800 000 € per impresa, ad eccezione del settore agricolo primario e del settore della pesca e dell’acquacoltura, per cui si applicano i limiti rispettivamente di 100 000 € e 120 000 € per impresa;
ii) garanzie di Stato per prestiti contratti dalle imprese per assicurare che le banche continuino a erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno. Queste garanzie di Stato possono coprire fino al 90 % del rischio sui prestiti per aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese (debito privilegiato o debito subordinato) con tassi di interesse agevolati alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
iv) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all’economia reale. Tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse; sono forniti orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le banche;
v) assicurazione pubblica del credito all’esportazione a breve termine per tutti i paesi, senza che lo Stato membro in questione debba dimostrare che il paese interessato è temporaneamente “non assicurabile sul mercato”;
vi) sostegno per le attività di ricerca e sviluppo (R&S) connesse al coronavirus al fine di far fronte all’attuale crisi sanitaria con sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. Un sostegno supplementare può essere concesso a progetti transfrontalieri di cooperazione tra Stati membri;
vii) sostegno alla costruzione e all’ammodernamento di impianti di prova per elaborare e testare prodotti (compresi i vaccini, i ventilatori meccanici e gli indumenti di protezione) utili a fronteggiare la pandemia di coronavirus fino alla prima applicazione industriale. Questo può assumere la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l’investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell’aiuto;
viii) sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di coronavirus sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l’investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell’aiuto;
ix) sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali per i settori, le regioni o i tipi di imprese particolarmente colpiti dalla pandemia;
x) sostegno mirato sotto forma di integrazioni salariali per i dipendenti alle imprese in settori o regioni che hanno maggiormente sofferto a causa della pandemia di Covid-19 e che altrimenti avrebbero dovuto licenziare del personale;
xi) aiuto mirato alla ricapitalizzazione per le società non finanziarie, se non è disponibile un’altra soluzione adeguata. Sono approntate garanzie per evitare indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico: condizioni riguardanti la necessità, l’adeguatezza e l’entità dell’intervento; condizioni riguardanti l’ingresso dello Stato nel capitale delle imprese e la relativa remunerazione; condizioni riguardanti l’uscita dello Stato dal capitale delle imprese interessate; condizioni relative alla governance, incluso il divieto di dividendi e massimali di remunerazione per la direzione; divieto di sovvenzioni incrociate e divieto di acquisizioni e misure aggiuntive per limitare le distorsioni della concorrenza; obblighi di trasparenza e comunicazione.
Il quadro temporaneo permette agli Stati membri di combinare tra loro tutte le misure di sostegno ad eccezione dei prestiti e delle garanzie sullo stesso prestito, sempre nel rispetto dei massimali fissati nel quadro temporaneo. Gli Stati membri possono inoltre combinare tutte le misure di sostegno concesse nell’ambito di tale quadro con le possibilità già previste per concedere aiuti de minimis alle imprese, fino a un massimo di 25 000 € nell’arco di tre esercizi finanziari a quelle che operano nel settore dell’agricoltura primaria, di 30 000 € nell’arco di tre esercizi finanziari a quelle nel settore della pesca e dell’acquacoltura e di 200 000 € nell’arco di tre esercizi finanziari a quelle attive in tutti gli altri settori. Al tempo stesso gli Stati membri devono impegnarsi ad evitare cumuli indebiti delle misure di sostegno a favore delle stesse imprese, limitandone l’importo a quanto necessario per sopperire al fabbisogno effettivo.
Il quadro temporaneo integra inoltre le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già dispongono per attenuare l’impatto socioeconomico della pandemia di coronavirus, in linea con le norme dell’UE sugli aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19 che illustra queste possibilità.
Ad esempio, gli Stati membri possono introdurre modifiche di portata generale a favore delle imprese (quali il differimento delle imposte o il sostegno alla cassa integrazione in tutti i settori), che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Essi possono inoltre concedere compensazioni alle imprese per i danni subiti e direttamente causati dalla pandemia di coronavirus.
Il quadro temporaneo sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020. Esclusivamente per le misure di ricapitalizzazione la Commissione ha prorogato tale periodo fino alla fine di giugno 2021 poiché i problemi di solvibilità potrebbero manifestarsi solo in una fase successiva con l’evolversi della crisi. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tali date se il quadro debba essere prorogato.
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.57612 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su Internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato (State Aid Weekly e-News).
Ulteriori informazioni sul quadro temporaneo e su altri interventi adottati dalla Commissione per affrontare l’impatto economico della pandemia di coronavirus sono disponibili qui.