
La Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l’economia nel contesto dell’epidemia di COVID-19. Insieme a molte altre misure di sostegno che possono essere utilizzate dagli Stati membri ai sensi delle norme vigenti in materia di aiuti di Stato, il quadro temporaneo consente agli Stati membri di garantire che le imprese di tutti i tipi dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell’attività economica durante e dopo l’epidemia di COVID-19.
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva, responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “L’impatto economico dell’epidemia di COVID-19 è forte. Dobbiamo agire rapidamente per riuscire ad affrontarlo, per quanto possibile, e dobbiamo agire in modo coordinato. Questo nuovo quadro temporaneo consente agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per sostenere l’economia in questo momento difficile.”
Il quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nel contesto dell’epidemia di COVID-19, fondato sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, constata che tutta l’economia dell’UE sta subendo gravi perturbazioni. Per porre rimedio a questa situazione, il quadro temporaneo prevede cinque tipi di aiuti:
i) sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e acconti: gli Stati membri potranno istituire regimi per concedere fino a 800 000 EUR a un’impresa che deve far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidità;
ii) garanzie di Stato per prestiti bancari contratti dalle imprese: gli Stati membri potranno fornire garanzie statali per permettere alle banche di continuare a erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno;
iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese: gli Stati membri potranno concedere prestiti con tassi di interesse favorevoli alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
iv) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all’economia reale: alcuni Stati membri prevedono di sfruttare le capacità di prestito esistenti delle banche e di utilizzarle come canale di sostegno alle imprese, in particolare le piccole e medie imprese. Il quadro chiarisce che tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse e fornisce orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le banche;
v) assicurazione del credito all’esportazione a breve termine: il quadro introduce un’ulteriore flessibilità per quanto riguarda il modo in cui dimostrare che alcuni paesi costituiscono rischi non assicurabili sul mercato, permettendo così agli Stati di offrire, ove necessario, una copertura assicurativa dei crediti all’esportazione a breve termine.
Considerata l’entità ridotta del bilancio dell’UE, la principale risposta proverrà dai bilanci nazionali degli Stati membri. Il quadro temporaneo contribuirà a orientare il sostegno all’economia, limitando al contempo l’impatto negativo sulle condizioni di parità nel mercato unico.
Il quadro temporaneo prevede pertanto una serie di garanzie. Ad esempio, collega i prestiti agevolati o le garanzie concessi alle imprese all’entità della loro attività economica, facendo riferimento alla loro spesa salariale, fatturato o esigenze di liquidità e al ricorso al sostegno pubblico per il capitale di esercizio o di investimento. Gli aiuti dovrebbero pertanto aiutare le imprese ad affrontare la crisi e a preparare una ripresa sostenibile.
Il quadro temporaneo integra le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già dispongono per attenuare l’impatto socioeconomico dell’epidemia di COVID-19, in linea con le norme dell’UE sugli aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una Comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19Cerca le traduzioni disponibili del link precedenteEN••• che illustra queste possibilità. Ad esempio, gli Stati membri possono introdurre modifiche di portata generale a favore delle imprese (quali il differimento delle imposte o il sostegno alla cassa integrazione in tutti i settori), che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Possono inoltre concedere compensazioni alle imprese per i danni subiti a causa dall’epidemia di COVID-19 o da essa direttamente causati. Ciò può essere utile per sostenere settori particolarmente colpiti, come i trasporti, il turismo, il settore alberghiero e il commercio al dettaglio.
Il quadro sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere prorogato.
Contesto
Le norme dell’UE in materia di aiuti di Stato consentono agli Stati membri di agire in modo rapido ed efficace per sostenere i cittadini e le imprese, in particolare le PMI, che incontrano difficoltà economiche a causa dell’epidemia di COVID-19.
Il quadro temporaneo adottato oggi integra le ampie possibilità di cui gli Stati membri dispongono per elaborare misure in linea con le norme vigenti dell’UE in materia di aiuti di Stato, come indicato nella Comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19Cerca le traduzioni disponibili del link precedenteEN••• del 13 marzo 2020. In particolare, essi possono adottare misure che non rientrano nel campo di applicazione del controllo sugli aiuti di Stato, come finanziamenti nazionali da concedere ai servizi sanitari o ad altri servizi pubblici per far fronte all’epidemia di COVID-19. Gli Stati membri possono anche agire immediatamente attraverso misure di sostegno pubblico a disposizione di tutte le imprese, come le integrazioni salariali, la sospensione dei pagamenti per le imposte societarie e sul valore aggiunto o i contributi sociali. Inoltre, gli Stati membri possono concedere direttamente un sostegno finanziario ai consumatori, ad esempio per servizi annullati o per biglietti non rimborsati dagli operatori interessati.
Inoltre, le norme dell’UE in materia di aiuti di Stato consentono agli Stati membri di aiutare le imprese a far fronte alla carenza di liquidità e se necessitano di aiuti al salvataggio urgenti. L’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea consente agli Stati membri di compensare le imprese per danni arrecati da eventi eccezionali, quali quelli provocati dall’epidemia di COVID-19, comprese misure nei settori dei trasporti aerei e del turismo.
La Commissione aveva adottato un quadro temporaneo nel 2008Cerca le traduzioni disponibili del link precedenteEN••• in risposta alla crisi finanziaria mondiale.