La Commissione europea ha approvato un regime italiano di aiuti pari a 50 milioni di EUR per sostenere la produzione e la fornitura di dispositivi medici, come i ventilatori, e di dispositivi di protezione individuale, come mascherine, occhiali, camici e tute di sicurezza. Il regime aiuterà l’Italia a fornire le cure mediche necessarie alle persone infettate, proteggendo al tempo stesso gli operatori sanitari e i cittadini. Il regime è stato approvato a norma del quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nel contesto dell’epidemia di COVID-19, adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020. La Commissione ha approvato il regime entro 48 ore dalla notifica dell’Italia.
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva, responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “Stiamo vivendo momenti molto difficili, soprattutto per l’Italia. Dobbiamo fare il possibile per attenuare l’impatto dell’epidemia di coronavirus sulla vita umana e i mezzi di sussistenza. Il regime italiano approvato oggi, poco dopo l’adozione del nuovo quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato, apporterà sostegno alle imprese disposte a produrre e fornire apparecchiature mediche e mascherine, prodotti di cui c’è un estremo bisogno. Continueremo a lavorare con gli Stati membri per garantire un’azione tempestiva, coordinata ed efficace.”
Le misure italiane di sostegno
L’Italia ha notificato alla Commissione un regime di aiuti da 50 milioni di EUR a sostegno della produzione e della fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale a norma del quadro temporaneo.
Il regime mira ad aumentare la produzione di determinati dispositivi medici e di protezione individuale, dimostratatasi insufficiente a causa del picco della domanda derivante dalla pandemia COVID19.
Nell’ambito del regime potranno avvalersi del sostegno le imprese di qualsiasi dimensione che i) istituiscono nuovi impianti per la produzione di dispositivi medici e di protezione individuale; ii) ampliano la produzione delle loro strutture esistenti che producono questi dispositivi; o iii) convertono la loro linea di produzione in tal senso. I beneficiari del sostegno metteranno i prodotti a disposizione delle autorità italiane ai prezzi di mercato applicati in dicembre 2019, vale a dire prima dello scoppio dell’epidemia in Italia.
L’aiuto sarà erogato sotto forma di sovvenzioni dirette o anticipi rimborsabili; questi ultimi saranno convertiti in sovvenzioni dirette se i beneficiari forniscono alle autorità italiane i dispositivi in tempi stretti.
Il regime garantirà così un sostegno rapido e adeguato alle imprese disposte a produrre e fornire dispositivi medici e di protezione individuale, e incentiverà la produzione rapida e la consegna tempestiva di questi prodotti essenziali.
La Commissione ha constatato che la misura italiana è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo in materia di aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette e anticipi rimborsabili. In particolare, nell’ambito del regime, il sostegno non sarà superiore a 800 000 EUR per impresa, come previsto dal quadro temporaneo.
La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, opportuna e proporzionata a quanto necessario per porre rimedio al grave turbamento dell’economia di uno Stato membro in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.
Su tale base la Commissione ha approvato le misure in conformità delle norme dell’UE sugli aiuti di Stato.
Contesto
La Commissione ha adottato un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l’economia nel contesto dell’epidemia di coronavirus. Il quadro temporaneo prevede che gli Stati membri possano concedere cinque tipi di aiuti:
- sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e acconti: gli Stati membri potranno istituire regimi per concedere fino a 800 000 EUR a un’impresa che deve far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidità;
- garanzie di Stato per prestiti bancari contratti dalle imprese: gli Stati membri potranno fornire garanzie statali per permettere alle banche di continuare a erogare prestiti ai clienti commerciali che ne hanno bisogno; Queste garanzie di Stato possono coprire prestiti per aiutare le imprese a sopperire al fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
- prestiti pubblici agevolati alle imprese: gli Stati membri potranno concedere prestiti con tassi di interesse favorevoli alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
- garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all’economia reale: alcuni Stati membri prevedono di sfruttare le capacità di prestito esistenti delle banche e di utilizzarle come canale di sostegno alle imprese, in particolare le piccole e medie imprese. Il quadro chiarisce che tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse e fornisce orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le banche;
- assicurazione del credito all’esportazione a breve termine: il quadro introduce un’ulteriore flessibilità per quanto riguarda il modo in cui dimostrare che alcuni paesi costituiscono rischi non assicurabili sul mercato, permettendo così agli Stati di offrire, ove necessario, una copertura assicurativa dei crediti all’esportazione a breve termine. La Commissione continuerà a monitorare la situazione ed è pronta a modificare, se necessario, l’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato.
Il quadro temporaneo sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere prorogato.
Il quadro temporaneo integra le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già dispongono per attenuare l’impatto socioeconomico dell’epidemia di coronavirus, in linea con le norme dell’UE sugli aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una Comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19 che illustra queste possibilità. Ad esempio, gli Stati membri possono introdurre modifiche di portata generale a favore delle imprese (quali il differimento delle imposte o il sostegno alla cassa integrazione in tutti i settori), che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Possono inoltre concedere compensazioni alle imprese per i danni subiti a causa dall’epidemia di coronavirus o da essa direttamente causati.
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.56786 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG ConcorrenzaCerca le traduzioni disponibili del link precedenteEN••• della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato (State Aid Weekly e-News).
Ulteriori informazioni sul quadro temporaneo e su altri interventi adottati dalla Commissione per affrontare l’impatto economico della pandemia di coronavirus sono disponibili qui.