La Commissione approva la proroga del regime italiano di garanzia dei crediti deteriorati

monetex250Il regime prevede che le banche italiane con determinate caratteristiche possano continuare a richiedere una garanzia dello Stato sui titoli “senior” a più basso rischio emessi da società veicolo per la cartolarizzazione private; il regime è uno strumento fondamentale per fronteggiare i problemi di qualità legate alle attività delle banche.

Ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato, la Commissione europea ha approvato la proroga del regime di garanzia italiano per agevolare la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS), inizialmente approvato a febbraio 2016 e poi prorogato a settembre 2017.

Il regime prevede che le banche italiane che soddisfano determinate condizioni possano continuare a richiedere una garanzia dello Stato sui titoli “senior” a più basso rischio emessi da società veicolo per la cartolarizzazione private, che le aiuti a finanziare la vendita dei loro portafogli di crediti deteriorati. Le tranche di finanziamento più rischiose delle società veicolo per la cartolarizzazione devono essere vendute da investitori privati e non saranno garantite dallo Stato.

Poiché aiuta le banche a cartolarizzare e a cancellare i crediti deteriorati dal proprio bilancio, il regime è una componente importante della strategia dell’Italia per fronteggiare i problemi di qualità delle attività delle banche e ha già dato un contributo importante. Dalla sua entrata in vigore a giugno 2018, cinque banche sono ricorse al regime sei volte in totale, cancellando crediti deteriorati per un valore contabile lordo di 33 miliardi di euro dal sistema bancario italiano, il che equivale a oltre il 60% della riduzione complessiva dei crediti deteriorati in Italia nello stesso periodo.

La valutazione della Commissione ha rilevato che, nel quadro del regime così come notificato dall’Italia, le garanzie di Stato sui titoli “senior” continueranno ad essere remunerate ai livelli di mercato in base al rischio assunto, vale a dire in modo accettabile per un operatore privato alle condizioni di mercato. Sulla base di queste considerazioni, la Commissione ha potuto confermare la conclusione che la misura non costituisce un aiuto di Stato ai sensi della normativa UE in materia. L’autorizzazione è concessa fino al 7 marzo 2019.

Maggiori informazioni saranno disponibili sul sito web Concorrenza della Commissione nel registro pubblico dei casi, al numero SA.51026, una volta risolte eventuali questioni di riservatezza.

Fonte: https://ec.europa.eu/italy

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