La Commissione pubblica orientamenti relativi alle autorizzazioni all’esportazione dei dispositivi di protezione individuale

Il 19 marzo la Commissione ha approvato una serie di orientamenti (corredati da un allegato) relativi all’obbligo di autorizzazione all’esportazione, in vigore dal 15 marzo, per le esportazioni dei dispositivi di protezione individuale (DPI) al di fuori dell’Unione europea.  Data la situazione in continua evoluzione della pandemia di COVID-19, la Commissione ha anche rivisto vari aspetti di questa misura temporanea per garantire che rifletta la natura integrata delle catene di valore della produzione e delle reti di distribuzione.

Alla luce di questo riesame, la Commissione ha esonerato alcuni paesi e territori, in particolare i paesi dell’Associazione europea di libero scambio (Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera), Andorra, le Isole Faroe, San Marino, il Vaticano e i paesi e i territori associati che mantengono relazioni speciali con la Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito. Questa modifica avrà effetto dal 21 marzo. 

Gli orientamenti chiariscono anche la possibilità di mantenere gli interventi di emergenza delle organizzazioni umanitarie nei paesi terzi. Per quanto riguarda gli altri paesi, gli Stati membri possono continuare a concedere autorizzazioni all’esportazione laddove non sussista alcun rischio per la disponibilità di DPI sul mercato dello Stato membro in questione o altrove nell’Unione. L’obiettivo di questa misura temporanea è proteggere la disponibilità delle forniture di dispositivi di protezione nell’UE. 

La misura dell’UE si sostituisce alle eventuali misure nazionali simili di autorizzazione all’esportazione o di divieto di esportazione precedentemente adottate. Poiché la situazione è in evoluzione, la Commissione continuerà a monitorarla. Per maggiori informazioni si vedano la pagina con le notizie dedicate, gli orientamenti, l’esonero e il comunicato stampa del 15 marzo.

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